CONSIDERATE 1. Il presente Accordo si applica alle imposte sul reddito prelevate per conto di ciascuno degli Stati contraenti, o delle sue suddivisioni politiche o amministrative o dei suoi enti locali, qualunque sia il sistema di prelevamento. 2. Sono considerate imposte sul reddito tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o su elementi del reddito, comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare complessivo degli stipendi o dei salari corrisposti dalle imprese, nonche' le imposte sui plusvalori. 3. Le imposte attuali cui si applica l'Accordo sono in particolare:
- a)per quanto concerne la Turchia:
- i)l'imposta sul reddito (gelir vergisi);
- ii)l'imposta sulle societa' (kurumlar vergisi);
- iii)il contributo al fondo per il sostegno dell'industria per la difesa (savunma sanayii destekleme fonu);
- iv)il contributo al fondo per il sostegno della carita' e solidarieta' sociale (sosyal yardimlasma ve dayanismayi tesvik fonu); e
- v)il contributo al fondo per l'apprendistato aziendale e per il miglioramento l'ampliamento dell'addestramento vocazionale e tecnico (ciraklik, mesleki ve teknik egitimi gelistirme ve yayginlastirma fonu); (qui di seguito indicate quali "imposta turca")
- b)per quanto concerne l'Italia:
- i)l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- ii)l'imposta sul reddito delle persone giuridiche;
- iii)l'imposta locale sui redditi; ancorche' riscosse mediante ritenuta alla fonte. (qui di seguito indicate quali "imposta italiana"). 4. Il presente Accordo si applichera' anche alle imposte di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite dopo la data della firma dell'Accordo, in aggiunta o in sostituzione delle imposte attuali. Le Autorita' competenti degli Stati contraenti si comunicheranno le modifiche importanti apportate alle rispettive legislazioni fiscali.
Testo vigente dal 18 giugno 1993
