Ciascuno Stato Parte istituira', nominera' e manterra' operativo a livello nazionale uno o piu' organismi con poteri di visita per la prevenzione della tortura e delle altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (d'ora innanzi: "meccanismi nazionali di prevenzione").

Testo vigente dal 19 novembre 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-11-09;195~protocollo-art3 · fonte su Normattiva