Art. 2 (Trattato)
che la guerra, sia nucleare che convenzionale, come pure la minaccia o l'uso della forza, debbano essere esclusi, in conformita' con lo Statuto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e fatto salvo quanto stabilito dal suo articolo 51, come strumenti con cui risolvere le controversie internazionali, le Parti si impegnano a risolvere le loro eventuali controversie esclusivamente con mezzi pacifici. La Repubblica Italiana e la Federazione Russa compiranno ogni sforzo per rafforzare il ruolo dell'Organizzazione delle Nazioni Unite quale garante supremo della pace nel mondo e per assicurare il pieno rispetto da parte di tutti gli Stati membri dei principi dello Statuto dell'ONU.
Testo vigente dal 22 febbraio 1996
