'Italia e l'URSS si impegnano ad assistersi reciprocamente per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale ed artistico dell'altra Parte. Esse concordano altresi' che le opere d'arte trafugate o esportate illegalmente che si trovano nel loro territorio vengano restituite all'altra Parte contraente.
Testo vigente dal 4 marzo 1992
