Le parti Contraenti si impegnano a collaborare per impedire ogni illecita importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali. e concordano nell'adottare le misure opportune a tale fine. Le Parti Contraenti collaboreranno per il recupero delle opere d'arte e dei reperti archeologici esportati senza l'osservanza delle disposizioni previste dalle leggi di entrambi i Paesi.

Testo vigente dal 18 luglio 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-06-20;136~accordo-art17 · fonte su Normattiva