[1]presente Trattato viene concluso per la durata di quindici anni e verra' tacitamente prorogato per periodi successivi di cinque anni a meno che una delle Alte Parti Contraenti non esprima il proposito di porvi termine mediante un preavviso scritto di un anno prima di ogni scadenza. Fatto a Budapest il 6 luglio 1991 in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e in lingua ungherese, entrambi i testi aventi uguale valore.

[2]PER LA REPUBBLICA PER LA REPUBBLICA ITALIANA DI UNGHERIA (firma illeggibile) (firma illeggibile)

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 18 marzo 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-03-08;75~trattato-art23 · fonte su Normattiva