Art. 23 (Trattato)
[1]presente Trattato viene concluso per la durata di quindici anni e verra' tacitamente prorogato per periodi successivi di cinque anni a meno che una delle Alte Parti Contraenti non esprima il proposito di porvi termine mediante un preavviso scritto di un anno prima di ogni scadenza. Fatto a Budapest il 6 luglio 1991 in duplice esemplare, ciascuno in lingua italiana e in lingua ungherese, entrambi i testi aventi uguale valore.
[2]PER LA REPUBBLICA PER LA REPUBBLICA ITALIANA DI UNGHERIA (firma illeggibile) (firma illeggibile)
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 18 marzo 1995
