'Italia e l'URSS, in caso di sviluppi suscettibili, secondo una delle Parti, di minacciare la pace o di compromettere la stabilita' internazionale, si informeranno e si metteranno sollecitamente in contatto al fine di concordare le iniziative necessarie per alleviare le tensioni. Se una delle due Parti reputera' che una situazione metta in causa i suoi supremi interessi di sicurezza, essa potra' chiedere all'altra Parte che abbiano luogo senza indugio consultazioni bilaterali.
Testo vigente dal 4 marzo 1992
