'Italia e l'URSS, in caso di sviluppi suscettibili, secondo una delle Parti, di minacciare la pace o di compromettere la stabilita' internazionale, si informeranno e si metteranno sollecitamente in contatto al fine di concordare le iniziative necessarie per alleviare le tensioni. Se una delle due Parti reputera' che una situazione metta in causa i suoi supremi interessi di sicurezza, essa potra' chiedere all'altra Parte che abbiano luogo senza indugio consultazioni bilaterali.

Testo vigente dal 4 marzo 1992

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-02-06;196~trattato-art6 · fonte su Normattiva