'Italia e l'URSS riaffermano il principio di non aggressione come base fondamentale dei rapporti tra di loro e tra gli altri Stati. Qualora una delle Parti fosse oggetto di un'aggressione non provocata, l'altra Parte, senza pregiudizio degli obblighi comunque derivanti dai trattati di Alleanza cui appartiene e dai rapporti che ne conseguono, non prestera' all'aggressore alcun aiuto militare ne' assistenza di alcun genere. Esse confermano altresi' che per la soluzione dei conflitti faranno ricorso ai meccanismi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e delle altre strutture di sicurezza.

Testo vigente dal 4 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-06;196~trattato-art7 · fonte su Normattiva