Le Parti contraenti, nell'ambito delle rispettive legislazioni, si impegnano a mettere allo studio la possibilita' di giungere ad un accordo separato che regoli ai soli fini scolastici i titoli di studio primari e secondari rilasciati dalle istituzioni scolastiche statali e legalmente riconosciuta da ciascuna delle Parti contraenti nel territorio dell'altra, sempre che i programmi di studio corrispondano a quelli vigenti nel Paese nel quale si chiede il riconoscimento dei titoli in questione.
Testo vigente dal 26 giugno 1998
