Le Parti contraenti si scambieranno materiale informativo sui rispettivi ordinamenti universitari al fine di esaminare la possibilita' di pervenire ad un accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli accademici.

Testo vigente dal 26 giugno 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-06-16;196~accordo-art9 · fonte su Normattiva