1. Le risorse finanziarie di cui all'Articolo 1 del presente Protocollo Aggiuntivo saranno utilizzate dalla Parte Russa per la continuazione della realizzazione del sistema di distribuzione di gas naturale ai fini della costruz ione dell'impianto di distruzione delle armi chimiche di Shchuch'ye (Regione di Kurgan). 2. Le risorse finanziarie indicate all'Articolo 1 d el presente Protocollo Aggiuntivo saranno trasferite dalla Parte Italiana alla Parte Russa in due parti uguali di 2,5 milioni di Euro (due milioni e cinquecentomila) per gli anni 2003 e 2004. Le risorse finanziarie suindicate saranno utilizzate dalla Parte Russa secondo le modalita' definite nell'Accordo del 20 gennaio 2000 ed esclusivamente per gli scopi previsti dal presente Protocollo Aggiuntivo. 3. Le attivita' previste da questo Protocollo Aggiuntivo saranno realizzate in base alle pertinenti norme dell'Accordo del 20 gennaio 2000.

Testo vigente dal 5 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;196~protocollo-art2 · fonte su Normattiva