[1]PROTOCOLLO AGGIUNTIVO all'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa per l'assistenza Italiana nella distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione Russa, del 20 gennaio 2000.

[2]Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Federazione Russa, di seguito denominate le Parti, ispirandosi all'Accordo tra il G overno della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione Russa per l'assistenza Italiana nella distruzione degli stock di armi chimiche nella Federazione Russa, del 20 gennaio 2000, di seguito denominato Accordo del 20 gennaio 2000, desiderosi di proseguire il programma di cooperazione nel settore della distruzione delle armi chimiche nella Federazione Russa, realizzato nell'ambito dell'Accordo del 20 gennaio 2000, decisi a sostenere e rafforzare il processo di disarmo, allo scopo di accelerare la realizzazione del concetto di Partenariato Globale concordato dai leaders del G-8 al summit di Kananaskis, hanno convenuto quanto segue:

[4]La Parte Italiana fornira' alla Parte Russa ulteriori risorse finanziarie per un importo complessivo di 5 milioni di Euro (cinque milioni) a titolo di assistenza gratuita, che sara' destinata a lavori, (forniture e servizi) relativi alla realizzazione nel territorio della Federazione Russa dell'impianto di distruzione delle armi chimiche di Schuch'ye (Regione di Kurgan).

Testo vigente dal 5 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-19;196~protocollo-art1 · fonte su Normattiva