1. Qualora l'Amministrazione doganale adita ritenga che l'assistenza richiesta potrebbe pregiudicare la sovranita', l'ordine pubblico, la sicurezza od altri interessi essenziali della Parte Contraente adita o potrebbe comportare la violazione di un segreto industriale, commerciale o professionale nonche' un segreto d'ufficio o di Stato nel territorio dello Stato di quella Parte Contraente, essa puo' rifiutarsi di prestare tale assistenza, prestarla parzialmente o prestarla a determinate condizioni o requisiti. 2. Se l'assistenza richiesta non puo' essere fornita, lo si notifica senza indugio all'Amministrazione doganale richiedente alla quale si comunicano i motivi per i quali si rifiuta l'assistenza. 3. L'assistenza puo' essere differita dall'Amministrazione doganale adita quando essa interferisca con indagini o con procedimenti giudiziari o amministrativi in corso. In tal caso, l'Amministrazione doganale adita consulta l'Amministrazione doganale richiedente per stabilire se l'assistenza puo' essere fornita nei termini o alle condizioni dalla prima eventualmente stabilite. 4. L'eventuale rifiuto o differimento dell'assistenza deve essere motivato.

Testo vigente dal 24 novembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-10-27;196~accordo-art18 · fonte su Normattiva