[1]Notifiche

[2]Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunita' Europea in relazione al presente Protocollo:

  • a)ciascun atto di firma;
  • b)ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
  • c)ciascuna data di entrata in vigore;
  • d)ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria;
  • e)ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia. In fede di cio', il presente Protocollo e' stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati. Fatto a Bled, il 16 ottobre 1998, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualemente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.

[3]Per la Repubblica d'Austria

[4]Per la Repubblica Francese

[5]Per la Repubblica Federale di Germania

[6]Per la Repubblica Italiana

[7]Per il Principato di Liechtenstein

[8]Per il Principato di Monaco

[9]Per la Repubblica di Slovenia

[10]Per la Confederazione Svizzera

[11]Per la Comunita' Europea

Testo vigente dal 4 maggio 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-04-05;50~art29 · fonte su Normattiva