[1]Stato depositario ed entrata in vigore

[2](1) La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'avvenuta notifica al Governo della Repubblica Federale di Germania, depositaria della presente Convenzione, della conclusione della procedura nazionale di approvazione da parte di tutti i Governi firmatari. (2) Il Governo della Repubblica Federale di Germania comunica tempestivamente a tutti i Governi firmatari la data di ciascuna notifica, di cui al precedente comma, nonche' la data di entrata in vigore della presente Convenzione. (3) Prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione, le Parti contraenti possono decidere l'applicazione provvisoria di una parte o di tutti gli articoli della presente Convenzione.

Testo vigente dal 22 dicembre 2017

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2017-11-27;196~allegato-art13 · fonte su Normattiva