[1]Adesione

[2](1) Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, qualsivoglia Governo puo' aderire alla stessa previo consenso di tutte le Parti contraenti, secondo le condizioni pattuite. Le condizioni di adesione saranno oggetto di un accordo tra le Parti contraenti e il Governo o gruppo di Governi in via di adesione. (2) I Governi che aderiscono alla presente Convenzione entro un periodo di sei mesi dalla data della firma iniziale beneficiano delle stesse condizioni delle Parti contraenti.

Testo vigente dal 22 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;196~allegato-art14 · fonte su Normattiva