[1]Durata

[2](1) La presente Convenzione ha una durata iniziale fino al 31 dicembre 2026. Dopo tale data la Convenzione resta in vigore per successivi periodi di cinque anni, con una riconferma dell'indirizzo scientifico e tecnico dell'Impianto europeo XFEL, accordata per ogni nuovo quinquennio sulla base di un documento di revisione approvato dall'Assemblea della Societa'. (2) Una Parte contraente puo' recedere dalla presente Convenzione con preavviso di tre anni da notificarsi al Governo della Repubblica Federale di Germania. Il recesso puo' avere effetto esclusivamente alla data del 31 dicembre 2026 ovvero allo scadere di ogni successivo quinquennio. (3) La Convenzione rimane in vigore per le restanti Parti contraenti. Le condizioni e gli effetti del recesso dalla Convenzione di una delle Parti contraenti, in particolare relativamente alla partecipazione della stessa ai costi di smantellamento dell'impianto e degli edifici della Societa' e alla copertura di eventuali perdite, sono concordati dalle Parti contraenti prima che il recesso di detta Parte contraente abbia effetto.

Testo vigente dal 22 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;196~allegato-art15 · fonte su Normattiva