[1]Criteri per l'utilizzo scientifico dell'Impianto europeo XFEL
[2](1) L'utilizzo dell'Impianto europeo XFEL deve seguire criteri di eccellenza scientifica e di utilita' sociale. (2) La valutazione e la raccomandazione di proposte per la realizzazione di esperimenti e l'utilizzo dell'Impianto europeo XFEL sono sottoposte alla vigilanza del Comitato consultivo scientifico della Societa' (Articolo 16 dell'Allegato). (3) L'Assemblea crea i presupposti per evitare uno squilibrio durevole e significativo fra l'utilizzo dell'Impianto europeo XFEL da parte della comunita' scientifica di un Paese Parte della Convenzione e la contribuzione del Socio o dei Soci di detta Parte all'Impianto europeo XFEL.
Testo vigente dal 22 dicembre 2017
