[1]Circolazione del personale e delle attrezzature scientifiche
[2](1) Nel rispetto della legislazione nazionale, ciascuna Parte contraente facilita, nell'ambito della propria giurisdizione, la circolazione e la residenza dei cittadini degli Stati delle Parti contraenti, impiegati o distaccati presso la Societa', ovvero che svolgono attivita' di ricerca utilizzando gli impianti della Societa', nonche' dei rispettivi familiari. (2) Ciascuna Parte contraente facilita, sul proprio territorio e nel rispetto delle norme vigenti, il rilascio dei documenti di transito per importazioni ed esportazioni temporanee di attrezzature scientifiche e di campioni da impiegare nelle ricerche presso gli impianti della Societa'.
Testo vigente dal 22 dicembre 2017
