[1]Circolazione del personale e delle attrezzature scientifiche

[2](1) Nel rispetto della legislazione nazionale, ciascuna Parte contraente facilita, nell'ambito della propria giurisdizione, la circolazione e la residenza dei cittadini degli Stati delle Parti contraenti, impiegati o distaccati presso la Societa', ovvero che svolgono attivita' di ricerca utilizzando gli impianti della Societa', nonche' dei rispettivi familiari. (2) Ciascuna Parte contraente facilita, sul proprio territorio e nel rispetto delle norme vigenti, il rilascio dei documenti di transito per importazioni ed esportazioni temporanee di attrezzature scientifiche e di campioni da impiegare nelle ricerche presso gli impianti della Societa'.

Testo vigente dal 22 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;196~allegato-art7 · fonte su Normattiva