[1]Variazione delle contribuzioni

[2](1) In caso di aumento delle contribuzioni dei Soci o in presenza di contribuzioni da parte di nuovi Soci designati dai Governi aderenti alla Convenzione, ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione stessa, detti importi sono destinati principalmente ai seguenti scopi:

  • a)garantire il finanziamento della configurazione iniziale dell'Impianto europeo XFEL, cosi' come descritto nella Parte B del Documento tecnico 1 della Convenzione e
  • b)sviluppare la configurazione iniziale con l'obiettivo di completare l'Impianto europeo XFEL, cosi' come descritto nel Rapporto di progettazione tecnica di XFEL (XFEL Technical Design Report). (2) Una volta raggiunto quest'ultimo obiettivo, le contribuzioni aggiuntive saranno utilizzate per ridurre le quote di contribuzione degli altri Soci. Salvo diversa decisione dell'Assemblea, detta riduzione avviene in modo proporzionale alle contribuzioni confermate fino a quel momento dai singoli Soci. (3) Qualsiasi variazione delle contribuzioni finanziarie obbliga i Soci interessati ad effettuare il corrispondente trasferimento di QUOTE o parti di esse.

Testo vigente dal 22 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;196~art20 · fonte su Normattiva