[1]Riservatezza

[2](1) I Soci sono tenuti a trattare con riservatezza nei confronti di terzi tutte le informazioni e tutti gli oggetti non pubblicati e trasmessi in via confidenziale tramite un altro Socio o tramite la Societa'. Il Socio destinatario di tali informazioni o oggetti si impegna a non utilizzarli per scopi diversi da quelli previsti dal presente Statuto o diversi da fini noncommerciali. La divulgazione di informazioni o oggetti confidenziali richiede l'espresso consenso scritto del Socio o della Societa' che li hanno trasmessi. (2) La clausola di riservatezza di cui sopra non si applica a oggetti o tipi di informazioni:

  • a)sviluppati o in corso di sviluppo da parte del Socio destinatario indipendentemente dalle informazioni stesse;
  • b)che rientrino nello stato della tecnologia di pubblico dominio o che diventino tali senza che il Socio destinatario ne sia responsabile;
  • c)gia' in possesso del Socio destinatario al momento della loro rivelazione ovvero
  • d)rivelati lecitamente a un Socio da una parte terza che ne era lecitamente in possesso senza alcun obbligo di riservatezza. (3) La clausola di riservatezza di cui sopra decade al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di iscrizione dello scioglimento della Societa' presso il Registro delle imprese. I Soci impongono la stessa clausola di riservatezza a tutte le loro affiliate, ai loro subappaltatori e dipendenti, nonche' a qualsiasi altra persona che lavori per un Socio che potrebbe avere accesso a informazioni confidenziali.

Testo vigente dal 22 dicembre 2017

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2017-11-27;196~art24 · fonte su Normattiva