[1]Nullita' parziale

[2](1) Qualora una delle disposizioni del presente Statuto risultasse o diventasse nulla o invalida interamente o in parte, cio' non pregiudica la validita' delle altre disposizioni. (2) La disposizione non valida e' sostituita da una disposizione valida che, per quanto possibile, ne riprenda pienamente lo spirito e lo scopo. (3) Lo stesso principio si applica nel caso in cui nel presente Statuto sia stata omessa una questione che, invece, avrebbe dovuto esservi disciplinata.

Testo vigente dal 22 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;196~art32 · fonte su Normattiva