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[1]ALLIGATO N. 6.
[2]Accordo sui beni, diritti ed interessi germanici in Italia
[3](con due sub-alligati).
[4]Art. 1.
[5]Il Regio Governo italiano rinunzia a liquidare in base all'art. 297-b) del Trattato di Versaglia i beni, diritti ed interessi germanici in Italia, i quali, al 15 maggio 1927, non erano stati ancora liquidati.
[6]Agli effetti del comma precedente si intendono gia' liquidate soltanto le seguenti attivita':
[7]1° i beni, diritti ed interessi venduti o promessi in vendita a terzi con contratti stipulati fino al 15 maggio 1927;
[8]2° i crediti che, alla stessa data, siano stati riscossi. Dei crediti parzialmente riscossi alla stessa data, sara' proseguita la riscossione dal Governo italiano, salvo a restituire agli aventi diritto germanici il prodotto netto della riscossione effettuata dopo il 15 maggio 1927.
Testo in vigore dal 19 settembre 1928 al 9 maggio 2025
