Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
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2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 19 settembre 1928 al 9 maggio 2025. 130 parole tolte, 14 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: ALLIGATO N. 3.
tolto: Accordo circa le rendite dovute a beneficiari italiani da Istituti di assicurazione sociale germanici, maturate e non pagate durante la guerra.
tolto: Art. 1.
tolto: Il Governo germanico accreditera' al Governo italiano per il tramite degli Uffici di verifica e compensazione e sul conto previsto dall'art. 297, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, la somma globale di lire italiane 2,100,000 (due milioni centomila). Con questo accreditamento si intendono definitivamente tacitati tutti i diritti dei sudditi italiani verso Istituti di assicurazione sociale germanici per rendite maturate e non pagate durante la guerra e fino al 31 gennaio 1920.
tolto: All'impiego della somma come sopra accreditata provvedera' il Governo italiano, in modo insindacabile e inappellabile, con le norme che all'uopo verranno da esso emanate.aggiunto: Alligato n. 3-art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-06-21;1965~alligato-n-3-art1 · fonte del testo