Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 19 settembre 1928 al 9 maggio 2025. 69 parole tolte, 14 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: ALLIGATO N. 1.
tolto: Accordo fra gli Uffici di verifica e compensazione italiano e germanico per la definizione di pendenze e l'acceleramento delle operazioni.
tolto: Art. 1.
tolto: L'Ufficio italiano di verifica e compensazione accreditera' all'Ufficio germanico di verifica e compensazione, in via transattiva, entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente Accordo, la somma globale di lire italiane 14,000,000 (quattordici milioni).
tolto: In detta somma si intendono compresi gli interessi.aggiunto: Alligato n. 1-art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-06-21;1965~art1 · fonte del testo