Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 19 settembre 1928 al 9 maggio 2025. 314 parole tolte, 14 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Per i beni gia' devoluti al Demanio alla cui liquidazione il Regio Governo italiano rinunzia e per quelli gia' liquidati, da restituire ai sensi dell'art. 3, la reintegrazione del proprietario germanico nei suoi diritti di proprieta' avra' luogo all'entrata in vigore della presente Convenzione.
tolto: Egualmente con la stessa data cessano tutti i divieti al libero esercizio da parte dei titolari germanici dei diritti in cui sono reintegrati.
tolto: In quanto all'avente diritto occorra un certificato ufficiale, per l'esercizio del suo diritto di proprieta', in ispecie per la trascrizione all'ufficio delle ipoteche e per la voltura catastale, il Governo italiano rilascera' senza indugio gratuitamente i documenti idonei ed eseguira' gratuitamente le eventuali formalita' da adempiersi.
tolto: La consegna dei beni di cui il Regio Governo e' in possesso, e di quelli di cui all'art. 3 della presente Convenzione, sara' effettuata agli aventi diritto germanici entro mesi sei dall'entrata in vigore della presente Convenzione. Il Regio Governo italiano, se, entro questo termine, non avra' potuto accertare gli aventi diritto o questi non siano pronti alla consegna, ne informera' il Governo germanico, e sara' liberato consegnando il bene alla persona che potra' essergli designata dal Governo germanico, entro i sei mesi successivi alla comunicazione. In difetto di questa designazione il Regio Governo italiano avra' facolta' di liquidare i beni e di accreditare il ricavo netto al conto 297.
tolto: Ciascuno dei beni di cui alla presente Convenzione viene restituito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con deduzione o pagamento delle spese di amministrazione e di liquidazione sostenute, in quanto non siano coperte dai redditi percepiti sullo stesso bene, o su altri beni dello stesso interessato.
tolto: I redditi percetti dal Regio Governo italiano o da chi per lui fino alla data del 15 maggio 1927, in quanto superino le spese di amministrazione e di liquidazione sono esclusi dalla restituzione, salvo il loro accreditamento al conto 297.aggiunto: Alligato n. 6-art. 4 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-06-21;1965~alligato-n-6-art4 · fonte del testo