Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 19 settembre 1928 al 9 maggio 2025. 86 parole tolte, 14 parole aggiunte.
tolto: L'importo delle attivita' da trasferire a norma dell'articolo precedente dovra' corrispondere alle riserve matematiche dei contratti di cui all'art. 1 comunicati dall'Ufficio italiano di verifica e compensazione a quello germanico fino al 15 giugno 1927, calcolate al 1° gennaio 1920 secondo le basi tecniche e i metodi in uso alla data medesima presso le rispettive compagnie di assicurazione, tenuto conto dei premi effettivamente versati a quella data, nonche' all'importo dei relativi interessi ed ai premi successivamente riscossi dalle compagnie in conformita' degli articoli 4 e 5.aggiunto: Alligato n. 4-art. 2 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-06-21;1965~alligato-n-4-art2 · fonte del testo