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Ai sudditi germanici, che abbiano riacquistato i loro beni, saranno condonate le rate di prezzo non ancora pagate al 15 maggio 1927. Se pero' il ricavo della liquidazione di ciascun bene incassato a tale data non sia sufficiente a coprire, la estinzione delle passivita' e le spese per l'amministrazione e liquidazione dei beni, l'interessato germanico dovra' proseguire i pagamenti fino al pareggio.
Testo in vigore dal 19 settembre 1928 al 9 maggio 2025
