Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1928
Confronto con la versione in vigore dal 19 settembre 1928 al 9 maggio 2025. 69 parole tolte, 14 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Con l'accreditamento globale mentovato nell'art. 1 si intendono soddisfatti tutti gli obblighi dell'Ufficio italiano di verifica e compensazione verso quello germanico riguardo ai crediti suddetti.
tolto: Al ricupero di detti crediti presso i rispettivi debitori provvedera', direttamente e per proprio conto, lo Stato italiano.
tolto: Lo Stato italiano ed il debitore italiano vengono garantiti da ogni molestia del creditore germanico e saranno tenuti indenni dalle spese eventuali derivanti da tali molestie.aggiunto: Alligato n. 1-art. 5 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1928-06-21;1965~art5 · fonte del testo