ARTICOLO IX ((Le Parti considereranno prioritari quei progetti in grado di generare valuta attraverso l'esportazione della totalita' o di una parte della produzione derivata dall'investimento.))
Testo vigente dal 20 luglio 1998
ARTICOLO IX ((Le Parti considereranno prioritari quei progetti in grado di generare valuta attraverso l'esportazione della totalita' o di una parte della produzione derivata dall'investimento.))
Testo vigente dal 20 luglio 1998
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urn:nir:stato:legge:1998-06-16;197~accordo-artix · fonte su Normattiva