ARTICOLO VIII ((1. Tutte le divergenze e controversie che dovessero sorgere tra imprese italiane e brasiliane, derivanti dall'esecuzione del presente Accordo, saranno risolte in via amichevole. 2. Qualora le divergenze o le controversie di cui al paragrafo precedente non saranno risolte amichevolmente entro 6 (sei) mesi dalla data della richiesta scritta di composizione, si potra' far ricorso al Regolamento di Conciliazione ed Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale di Parigi, da parte di uno o piu' arbitri scelti, in conformita' al regolamento della menzionata Camera. 3. Rimane stabilito fin d'ora che il luogo dell'arbitrato, il numero di arbitri, la legge applicabile in merito alla disputa, la legge processuale applicabile e l'idioma da essere usato saranno fissati e determinati dal regolamento stabilito della Camera di Commercio Internazionale di Parigi. 4. Le Parti concordano di vincolarsi alla decisione di tale giudizio arbitrale, e prenderanno tutte le misure necessarie per conferire piena efficacia al relativo lodo.))

Testo vigente dal 20 luglio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-06-16;197~accordo-artviii · fonte su Normattiva