Art. 8 (Trattato)
Sviluppo di progetti congiunti - Progetti interregionali 1. Mediante priorita' stabilite di comune accordo, le Parti si adopereranno per identificare - al fine di un loro possibile finanziamento - progetti produttivi (projectfinancing) incentrati sull'esportazione totale o parziale della produzione ottenuta, da realizzarsi attraverso la creazione di imprese miste o altre forme di investimento. 2. Ai fini della concessione di crediti, le Parti si impegnano a conferire una speciale attenzione ai progetti che si avvalgano di cofinanziamenti da parte di organismi internazionali o di Paesi terzi. 3. In tale contesto le Parti ritengono che importanza fondamentale debba essere conferita allo sviluppo di progetti interregionali che vedano coinvolti Paesi dell'Unione europea e Paesi del Gruppo di Rio. L'Italia si adoperera' inoltre per una maggiore partecipazione dell'Unione europea soprattutto a quei progetti che rafforzino gli accordi di integrazione economica subregionale di cui faccia parte la Colombia.
Testo vigente dal 4 novembre 1999
