ARTICOLO VI ((1. Allo scopo di raggiungere gli obiettivi definiti negli articoli precedenti, la Parte italiana si adoperera' per favorire l'esportazione di beni di capitale, attraverso:

  • a)la garanzia di crediti all'esportazione;
  • b)l'autorizzazione agli istituti di credito attraverso l'agevolazione assicurativa e finanziaria del credito all'esportazione nei termini e nelle condizioni previste dalla normativa nazionale ed internazionale vigente. 2. La Parte italiana operera' anche nel senso di favorire la promozione di investimenti produttivi in imprese miste o di interesse comune. Tali investimenti, ai quali si attribuisce alta priorita', dovranno essere conformi alla politica italiana di assicurazioni. 3. Con la finalita' di allargare le possibilita' relative alle azioni descritte nei paragrafi precedenti, le Parti identificheranno i progetti che presentino un adeguato livello di redditivita' e garanzie appropriate di ritorno dei finanziamenti concessi, conferendo una speciale enfasi agli investimenti diretti.))

Testo vigente dal 20 luglio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-06-16;197~accordo-artvi · fonte su Normattiva