ARTICOLO V ((Le Parti daranno priorita' ad iniziative collegate alla cooperazione per l'adempimento di programmi nazionali dedicati all'utilizzazione razionale delle rispettive risorse naturali, alla protezione dell'ambiente ed alla conservazione dei rispettivi ecosistemi, nel rispetto degli impegni assunti nell'Agenda 21 (Conferenza di Rio de Janeiro del 1992), anche per mezzo di incentivi all'interscambio di tecnologie non inquinanti e di tecnologie specifiche per la protezione ambientale.))
Testo vigente dal 20 luglio 1998
