[1]di Capitali, Profitti e Redditi

[2]1. Ognuna delle Parti Contraenti garantira' che gli investitori dell'altra possano trasferire all'estero, senza indebito ritardo, in qualsiasi valuta convertibile, quanto segue:

  • a)capitali e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per il mantenimento e l'incremento dell'investimento;
  • b)redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili;
  • c)redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento;
  • d)fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi;
  • e)compensi ed indennita' percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente per attivita' e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti;

[3]2. Senza limitare la portata dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole riservato a quelli effettuati da investitori di Stati Terzi, qualora piu' favorevole.

Testo vigente dal 3 febbraio 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-01-10;25~accordo-art6 · fonte su Normattiva