ARTICOLO VII ((1. Le due Parti si impegnano a far conoscere e promuovere gli strumenti di incentivazione e di promozione che i due Paesi sono in grado di mettere in atto. 2. Ciascuna delle Parti cerchera' di promuovere e facilitare gli investimenti delle sue proprie imprese nel mercato dell'altra Parte, con particolare enfasi a quelli effettuati dalle piccole e medie imprese, anche attraverso la collaborazione degli istituti bancari dei rispettivi Paesi. 3. La Parte italiana e' disposta ad utilizzare, a tal fine, sia lo strumento dell'assicurazione del credito sia i finanziamenti agevolati disponibili, nei termini della legislazione italiana e nel rispetto degli impegni assunti nei fori internazionali. 4. La Parte brasiliana e' disposta, allo stesso fine, a stimolare l'afflusso di capitali e di iniziative italiane, per mezzo del Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social (BNDES). 5. Ambedue le Parti si impegneranno a concordare adeguate forme di promozione delle esportazioni, in mercati terzi, dei prodotti delle imprese miste. Tali interventi promozionali saranno attuati da ciascuna Parte in favore delle imprese collocate sul proprio territorio nazionale e nel rispetto di preesistenti accordi internazionali.))
Testo vigente dal 20 luglio 1998
