ARTICOLO XVI ((Nessuna delle disposizioni contenute nel presente Accordo potra' essere in contrasto con gli impegni assunti in precedenza attraverso Accordi bilaterali o multilaterali da ciascuna delle due Parti.))
Testo vigente dal 20 luglio 1998
ARTICOLO XVI ((Nessuna delle disposizioni contenute nel presente Accordo potra' essere in contrasto con gli impegni assunti in precedenza attraverso Accordi bilaterali o multilaterali da ciascuna delle due Parti.))
Testo vigente dal 20 luglio 1998
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urn:nir:stato:legge:1998-06-16;197~accordo-artxvi · fonte su Normattiva