ARTICOLO XV ((Sotto l'egida del Consiglio lavorera' un Comitato Imprenditoriale per la Collaborazione congiunta, composto dai rappresentanti delle realta' economico-imprenditoriali delle due Parti, con lo scopo di ampliare concretamente i vincoli economici ed industriali tra i due Paesi.))
Testo vigente dal 20 luglio 1998
