[1]ARTICOLO XVII ((1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui sara' ricevuta l'ultima notifica con la quale una delle Parti informera' l'altra Parte della conclusione delle formalita' interne necessarie ed avra' validita' di 3 (tre) anni, essendo rinnovabile tacitamente, salvo denuncia scritta con preavviso non inferiore a 6 (sei) mesi. 2. Per i programmi in corso d'opera ed avviati prima della denuncia scritta di cui al precedente punto 1, le disposizioni degli Articoli da I a XVI del presente Accordo rimarranno in vigore per un ulteriore unico periodo di 3 (tre) anni. 3. Il presente Accordo sostituira' l'Accordo Quadro di Cooperazione Economica, Industriale, Scientifico-Tecnologica, Tecnica e Culturale tra Italia e Brasile, firmato a Roma il 17 ottobre 1989, il quale cessera' di avere effetti, tranne il suo articolo VII che rimarra' in vigore fino al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo sulla Promozione e Protezione degli Investimenti, firmato a Brasilia il 3 aprile 1995, e tranne i suoi Articoli da XII a XVII che rimarranno in vigore fino al momento dell'entrata in vigore dell'Accordo di Cooperazione Scientifica e Tecnologica.

[2]Fatto a Roma, il 12 febbraio 1997,in due esemplari nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

[3]Parte di provvedimento in formato grafico))

Testo vigente dal 20 luglio 1998

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urn:nir:stato:legge:1998-06-16;197~accordo-artxvii · fonte su Normattiva