[1]Debiti
[2]1. Il Fondo non puo' contrarre prestiti o altri debiti in qualunque forma, salvo in conformita' al paragrafo 2 del presente articolo.
[3]2. Per un'efficace amministrazione delle proprie operazioni, il Fondo potra' contrarre debiti a breve termine al fine di:
[4](i) regolare transazioni finanziarie o altre operazioni di tesoreria;
[5](ii) provvedere al proprio fabbisogno di liquidita'.
[6]3. L'indebitamento totale del Fondo non dovra' mai superare l'entita' delle risorse della riserva di garanzia.
Testo vigente dal 22 dicembre 2017
