[1]Debiti

[2]1. Il Fondo non puo' contrarre prestiti o altri debiti in qualunque forma, salvo in conformita' al paragrafo 2 del presente articolo.

[3]2. Per un'efficace amministrazione delle proprie operazioni, il Fondo potra' contrarre debiti a breve termine al fine di:

[4](i) regolare transazioni finanziarie o altre operazioni di tesoreria;

[5](ii) provvedere al proprio fabbisogno di liquidita'.

[6]3. L'indebitamento totale del Fondo non dovra' mai superare l'entita' delle risorse della riserva di garanzia.

Testo vigente dal 22 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;197~art14 · fonte su Normattiva