[1]Consiglio di Amministrazione
[2]1. Il Consiglio di amministrazione e' responsabile della conduzione delle operazioni del Fondo e ne rende conto al Consiglio dei governatori. A tale scopo, il Consiglio di amministrazione esercita i poteri conferitigli da altre disposizioni del presente Accordo o delegatigli dal Consiglio dei governatori. Nell'esercizio di tutti i poteri che gli vengono cosi' delegati, il Consiglio di amministrazione delibera alla maggioranza che sarebbe richiesta se il Consiglio dei governatori avesse conservato detti poteri.
[3]2. Il Consiglio di amministrazione sara' formato da un minimo di 20 e da un massimo di 25 amministratori, a meno che il Consiglio dei governatori non decida altrimenti a maggioranza speciale. Vi sara' un supplente per ciascun amministratore.
[4]3. Ogni amministratore ed ogni supplente vengono eletti dal Consiglio dei governatori secondo le modalita' di cui all'allegato E.
[5]4. Ogni amministratore ed ogni supplente vengono eletti per due anni e sono rieleggibili. Svolgono le loro funzioni fino all'elezione dei successori. Un supplente puo' partecipare alle riunioni ma e' ammesso a votare solo in assenza del titolare.
[6]5. Il Consiglio di amministrazione opera presso la sede del Fondo e si riunisce tutte le volte che gli affari del Fondo lo richiedono.
[7]6. Gli amministratori ed i loro supplenti esercitano le proprie funzioni senza essere remunerati dal Fondo. Cio' nonostante il Fondo puo' rimborsare le ragionevoli spese di soggiorno e le spese di viaggio che essi sostengono per poter assistere alle riunioni.
[8]7. Il quorum per tutte le riunioni del Consiglio di amministrazione e' formato da una maggioranza di amministratori che sia almeno due terzi del totale dei voti attribuiti.
[9]8. Il Consiglio di amministrazione invita il Segretario Generale dell'UNCTAD ad assistere alle riunioni in qualita' di osservatore.
[10]9. Il Consiglio di amministrazione puo' invitare i rappresentanti di altri organismi internazionali interessati ad assistere alle riunioni in qualita' di osservatori.
Testo vigente dal 22 dicembre 2017
