[1]Richieste di assistenza

[2]1. La cooperazione tra le Parti viene effettuata sulla base delle richieste. 2. Le richieste e le relative risposte vengono inviate per iscritto. Nei casi urgenti la richiesta puo' essere fatta oralmente, con successiva obbligatoria conferma scritta entro un periodo di non piu' di sette giorni. La trasmissione di richieste e risposte per iscritto va effettuata per posta o per mezzo degli strumenti tecnici utilizzati per il trasferimento delle informazioni autorizzati dalle legislazioni degli Stati delle Parti. In caso di dubbio sulla validita' della richiesta, puo' essere richiesta una ulteriore conferma. 3. La richiesta deve contenere:

  • 1)nome dell'autorita' richiedente e dell'autorita' richiesta competenti;
  • 2)scopo e contenuto della richiesta, motivazione ed informazioni che possono essere utilizzate per la sua esecuzione, nonche' l'elenco delle possibili restrizioni sull'uso delle informazioni contenute nella richiesta;
  • 3)un elenco delle domande riguardo alle quali e' necessario ricevere le risposte o le misure da adottare;
  • 4)data della richiesta e i termini auspicati per la sua esecuzione;
  • 5)qualsiasi altra informazione che possa agevolare l'effettiva esecuzione della richiesta.

Testo vigente dal 20 dicembre 2023

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2023-12-07;197~accordo-art5 · fonte su Normattiva