[1]Esecuzione delle richieste

[2]1. Le richieste sono eseguite dalle autorita' competenti in conformita' alla legislazione dei loro Stati. Al contempo, l'autorita' competente della Parte a cui e' rivolta la richiesta adotta tutte le misure necessarie a garantire l'esecuzione piena, tempestiva e qualitativa della richiesta. 2. L'autorita' competente della Parte richiedente viene immediatamente informata di qualsiasi circostanza che impedisca l'esecuzione della richiesta o ne determini il ritardo. 3. L'autorita' competente della Parte a cui e' rivolta la richiesta, se ritiene necessario eseguire o facilitare l'esecuzione della richiesta, puo' richiedere ulteriori informazioni all'autorita' competente della Parte richiedente, nonche' posporre l'esecuzione della richiesta o associare la sua esecuzione alle condizioni definite necessarie, previa consultazione con l'autorita' competente della Parte richiedente. Se l'autorita' competente della Parte richiedente concorda sull'adempimento della richiesta nei termini proposti, essa e' vincolata a rispettare tali condizioni. 4. L'autorita' competente di ciascuna Parte puo', in conformita' alla legislazione nazionale del suo Stato, trasferire d'iniziativa informazioni all'autorita' competente dell'altra Parte qualora vi sia motivo di ritenere che siano di interesse per quella Parte. 5. La richiesta viene eseguita non appena possibile e comunque non oltre tre mesi. Previo accordo tra le autorita' competenti il termine puo' essere esteso.

Testo vigente dal 20 dicembre 2023

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urn:nir:stato:legge:2023-12-07;197~accordo-art7 · fonte su Normattiva