il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente e' citato davanti ad un giudice di un altro Stato contraente e non comparisce, il giudice dichiara d'ufficio la propria incompetenza nel caso in cui la presente convenzione non preveda tale competenza. Al giudice e' fatto obbligo di sospendere il procedimento fin quando non si sara' accertato che al convenuto e' stata data la possibilita' di ricevere la domanda giudiziale od un atto equivalente, in tempo utile perche' questi possa presentare le proprie difese, ovvero che e' stato fatto tutto il possibile in tal senso. Le disposizioni del comma precedente saranno sostituite da quelle dell'articolo 15 della convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 sulla notificazione e sulla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari, in materia civile o commerciale, qualora sia stato necessario trasmettere la domanda giudiziale in esecuzione della suddetta convenzione.

Testo vigente dal 4 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198~art20 · fonte su Normattiva