sensi della presente convenzione, per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione resa da un organo giurisdizionale di uno Stato contraente, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonche' la determinazione da parte del cancelliere delle spese giudiziali.

Testo vigente dal 4 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198~art25 · fonte su Normattiva