decisioni rese in uno Stato contraente e quivi esecutive, sono eseguite in un altro Stato contraente dopo essere state ivi dichiarate esecutive su istanza della parte interessata. Tuttavia la decisione e' eseguita in una delle tre parti del Regno Unito (Inghilterra e Galles, Scozia e Irlanda del Nord) soltanto dopo esservi stata registrata per esecuzione, su istanza della parte interessata.

Testo vigente dal 4 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198~art31 · fonte su Normattiva