Art. 68 — Proposizione della domanda
Il quarto comma dell'articolo 398 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "La proposizione della revocazione non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione o il procedimento relativo. Tuttavia il giudice davanti a cui e' proposta la revocazione, su istanza di parte, puo' sospendere l'uno o l'altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta".
Testo vigente dal 1 dicembre 1990
