il convenuto non e' domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, la competenza e' disciplinata, in ciascuno Stato contraente, dalla legge di tale Stato, salva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16. Chiunque abbia il domicilio nel territorio di uno Stato contraente puo', indipendentemente dalla propria nazionalita' ed al pari dei cittadini di detto Stato, invocare nei confronti del convenuto le norme sulla competenza in vigore nello Stato medesimo, segnatamente quelle contemplate dall'articolo 3, secondo comma.

Testo vigente dal 4 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198~art4 · fonte su Normattiva