le disposizioni della presente convenzione, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalita', davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato. Alle persone che non sono in possesso della cittadinanza dello Stato nel quale esse hanno il domicilio, si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini.

Testo vigente dal 4 marzo 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-10;198~art2 · fonte su Normattiva