di controversie tra Investitori ed una delle Parti Contraenti. 1. Ogni controversia relativa agli investimenti, insorta tra un investitore e l'altra Parte Contraente, comprese le controversie riguardanti risarcimenti per esproprio, nazionalizzazione, requisizione e misure analoghe, dovra' essere, per quanto possibile, risolta amichevolmente. 2. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro 6 mesi dalla data di una richiesta inviata per iscritto, l'investitore interessato potra', a sua scelta, sottoporle:
- a)al competente tribunale, e sue successive istanze, della Parte Contraente nel cui territorio sia stato effettuato l'investimento;
- b)ad un Tribunale Arbitrale istituito caso per caso. L'arbitrato si effettuera' secondo il Regolamento Arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), di cui alla Risoluzione della Assemblea Generale dell'ONU n. 31/98 del 15 dicembre 1976 ovvero secondo successivo Regolamento ONU accettato dalle Parti Contraenti. Gli arbitri saranno in numero di tre e, se non cittadini delle Parti Contraenti, dovranno essere cittadini di un Paese che abbia relazioni diplomatiche con le Parti Contraenti. Qualora necessario il Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Commercio di Stoccolma, od altro Presidente di Istituto di Arbitrato scelto di comune accordo, verra' incaricato della nomina degli arbitri, in conformita' con il Regolamento sopracitato. Le sede arbitrale sara' Stoccolma, salvo diverso accordo tra le Parti in controversia. Potranno essere esperite del pari le procedure di conciliazione raccomandate dalla medesima Commissione ONU.
- c)al Centro Internazionale per la risoluzione delle controversie relative a investimenti (ICSID) per l'applicazione delle procedure arbitrali e di conciliazione di cui alla Convenzione di Washington 18 Marzo 1965 sul "Regolamento delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di atri Stati", non appena le Parti Contraenti vi avessero entrambe validamente aderito, ovvero alla regolamentazione sui "meccanismi" aggiuntivi per la conciliazione l'arbitrato del predetto Centro Internazionale. Agli effetti dell'articolo 25 della Convenzione di Washington 18 marzo 1965 ed a partire dalla data alla quale questa sara' applicabile per entrambe le Parti Contraenti, societa' aventi giuridicamente nazionalita' di una Parte Contraente parte nella controversia, ma con maggioranza di capitale di proprieta' di investitori dell'altra Parte Contraente o di altra Parte terza, saranno considerate come aventi nazionalita' di queste ultime;
- d)il riconoscimento e l'esecuzione della sentenza arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti saranno disciplinati dalla rispettiva legislazione nazionale in conformita' delle Convenzioni internazionali di cui esse siano parte. Le sentenze arbitrali saranno vincolanti e definitive;
- e)quella Parte Contraente che sia parte in una controversia non potra', in qualunque fase dei procedimenti determinati da controversie da investimento, addurre a sua difesa una immunita' da giurisdizione cosi' come il fatto che l'investitore abbia ricevuto un risarcimento per effetto di contratti di assicurazione conclusi a copertura parziale o totale di perdite i danni subiti.
Testo vigente dal 27 dicembre 1994
